La sentenza n. 22437 del 2018 emessa dalle Sezioni Unite di Cassazione, su impulso dell’ordinanza interlocutoria n. 1465 dell’8 gennaio 2018 della Terza Sezione civile, costituisce un ulteriore passo in avanti della Giurisprudenza di legittimità in materia di contratti assicurativi “on claims made basis” rispetto alla sentenza n. 9140 del 2016 con la quale sempre le Sezioni Unite, a definizione di una annosa querelle giurisprudenziale, avevano dichiarato la non vessatorietà delle clausole claims made in quanto non limitative della responsabilità ma delimitanti l’oggetto del contratto.

Sempre le Sezioni Unite di Cassazione, tornando sull’argomento e in parziale riforma delle precedenti statuizioni, con la sentenza n. 22437 del 2018 hanno conclamato il superamento del, prima necessario, giudizio di meritevolezza relativamente alle clausole claims made.

Questo è il vero punto di svolta della Cassazione in quanto, partendo dal presupposto che di recente anche nel nostro ordinamento l’assicurazione secondo il modello delle clausole claims made ha trovato espresso riconoscimento nella legislazione speciale (si veda il D.M. Giustizia del 20.09.2016, la Legge Gelli n. 24/2017, la Legge sulla concorrenza n. 124/2017), ha definito il contratto on claims made basis un contratto tipico, concludendo che per tali contratti non è, quindi, necessario il controllo del giudizio di meritevolezza previsto dall’art. 1322 comma 2 c.c., che l’ordinamento giuridico impone ai contratti non tipizzati liberamente sottoscrivibili tra le parti, in quanto le disposizioni di legge non possono soggiacere a tale giudizio ma, semmai, alla verifica formale prevista dall’art. 1322 comma 1 c.c..

Il superamento del giudizio di meritevolezza ha, tuttavia, lasciato lo spazio ad alcune criticità che la Corte, con la medesima pronuncia, ha inteso dissipare mediante la previsione di un’indagine sulla “causa in concreto del negozio”, indagine che, a mente della Suprema Corte deve essere molto più estesa del giudizio di meritevolezza, in quanto deve riguardare non solo la conformazione genetica del contratto, ma anche la fase precedente alla sua conclusione (relativa all’adeguatezza degli obblighi informativi) e quella relativa all’attuazione del rapporto.

Alla luce dell’approdo giurisprudenziale raggiunto dalle Sezioni Unite, il problema relativo all’utilizzo del sistema “on claims made basis” oggi non riguarda i futuri contratti (per la redazione dei quali la Corte fornisce con la sentenza in commento il binario da seguire), ma i contratti già stipulati secondo questo modello che dovranno essere oggetto non già del controllo di meritevolezza bensì di un’indagine ad ampio spettro prevista dalla Corte di Legittimità che parte dalla fase precontrattuale, passa per il contenuto negoziale e termina nella fase attuativa.

La sentenza n. 22437 del 2018 ha una portata giuridica rilevante in quanto sul presupposto del precedente disposto del 2016, sancendo ancora una volta la liceità del contratto assicurativo “on claims maid basis, lo definisce addirittura tipico eliminando il controllo di meritevolezza sulle clausole claims made.

Avv. Maurizio Orlando e Avv. Valentina Stea – Lexat Tax & Legal Advisory

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Cassazione Civile Sezioni Unite del 24 settembre 2018, n. 22437