In tema di reati fallimentari i destinatari delle norme di cui agli articoli 216 e 223, L.F. non vanno individuati sulla base delle mere qualifiche formali, ma tenendo conto delle concrete funzioni esercitate; cosicché soggetto attivo nel reato proprio di bancarotta può essere anche colui che svolga in via di mero fatto le funzioni di amministratore. La responsabilità deriva dalla effettiva gestione della società fallita, a prescindere e anche in assenza di un’investitura formale. Nel presente contributo vengono quindi esaminati i criteri qualitativi e quantitativi in presenza dei quali ricorre la responsabilità del soggetto extraneus nonché il rapporto tra amministrazione di fatto e responsabilità da attività di direzione e coordinamento.
pdf: Gli amministratori di fatto destinatari delle norme in tema di reati fallimentari