In data 16 marzo 2019 è entrato in vigore l’art. 379 del D.lgs. n. 14/2019 (CCI – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), rubricato “Nomina degli organi di controllo”, che ha modificato il secondo ed il terzo comma dell’art. 2477 del codice civile, introducendo l’obbligatorietà per le società a responsabilità limitata – in caso di superamento di determinate soglie appresso meglio specificate – della nomina dell’organo di controllo o del revisore contabile.

In particolare, l’art. 379 CCI, nella formulazione entrata in vigore il 16 marzo 2019, modificava i commi secondo e terzo dell’art. 2477 codice civile (rubricato “Sindaco e revisione legale dei conti”) come segue: «La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

  1. a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.»

Stante l’entrata in vigore del CCI in data 16 marzo 2019 e la conseguente immediata entrata in vigore della predetta norma (laddove alcune disposizioni del menzionato Codice entreranno in vigore nell’agosto del 2020), le imprese che presentavano i predetti requisiti e superavano le menzionate soglie avrebbero dovuto provvedere a nominare l’organo di controllo entro 9 mesi.

La misura sopra descritta ben si inseriva nel contesto della riforma di cui al menzionato Decreto, la cui ratio principale era ed è quella di introdurre misure idonee a far emergere per tempo le situazioni di crisi della società e, così, evitare come sin qui accaduto, che la crisi si manifesti all’esterno quando la stessa sia ormai irrisolvibile ed irreversibile.

Tuttavia, l’art. 379 CCI è già stato oggetto di modifica, che dapprima sembrava dover essere approvata con il “Decreto Crescita” (D.L. 34/2019), ma è poi confluita nella legge di conversione del c.d. decreto “Sblocca Cantieri” (D.L. 32/2019), convertito in legge in data 14 giugno 2019 ed entrata in vigore il 18 giugno 2019.

L’art. 2 bis, comma 2, di tale ultimo provvedimento normativo prevede infatti l’innalzamento delle soglie precedentemente fissate con riguardo al totale dell’attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi delle vendite e delle prestazioni e al numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio, soglie il cui mancato superamento esonera le società dal procedere alla nomina dell’organo di controllo.

Dette soglie sono state ridefinite come segue:

  • il totale dell’attivo dello stato patrimoniale è stato innalzato da 2 milioni di euro sino a 4 milioni di euro;
  • i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono, anch’essi, stati innalzati da 2 milioni di euro sino a 4 milioni di euro;
  • il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio è aumentato da 10 a 20 unità.

Restano, invece, invariate sia la norma che prevede che l’obbligo di nomina del revisore scatti quando venga superata per due anni consecutivi anche uno solo dei predetti parametri, sia la previsione di cessazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nel caso in cui, per tre esercizi consecutivi, non venga superato alcuno dei predetti limiti.

Da un punto di vista meramente applicativo, come già con la precedente versione dell’art. 379 CCI, ai fini della determinazione da parte delle società dell’obbligo di munirsi dell’organo di controllo dovranno essere presi in esame i dati dei bilanci 2017 e 2018.

Per quanto sopra, le società interessate dall’obbligo di nominare l’organo di controllo ovvero il revisore, dovrebbero essere sensibilmente meno di quante inizialmente previsto, con due conseguenze di rilievo:

– le imprese di minori dimensioni eviteranno il costo derivante dalla nomina dell’organo in questione;

– di converso, potrebbe essere vanificata almeno parzialmente la finalità principale del nuovo CCI che era appunto quella della salvaguardia delle realtà produttive a prescindere dalle loro dimensioni (soprattutto in un tessuto industriale come quello italiano, caratterizzato da forte presenza di PMI).

Di conseguenza, sorge il quesito se le aziende che già si fossero dotate dell’organo di controllo o del revisore in ossequio alla disposizione entrata in vigore il 16 marzo 2019 – quindi sulla base dei limiti più bassi precedentemente previsti – potranno procedere o meno alla revoca dell’organo nominato invocando l’intervento di una giusta causa (da individuarsi nella modifica dell’art. 2477 codice civile), qualora in virtù dei nuovi limiti non fossero più obbligate alla nomina di detto organo.

Per quanto riguarda l’ipotesi dell’intervenuta nomina del revisore, la facoltà di revoca appare espressamente prevista dall’art. 4 del d.m. 261/2012, che qualifica quale giusta causa di revoca del revisore “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”. Cosicché, da un punto di vista meramente applicativo, l’organo amministrativo comunicherà per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all’assemblea della proposta di revoca per giusta causa e quest’ultima, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale e sentito l’organo di controllo, revocherà l’incarico in questione.

Per quanto concerne, invece, l’ipotesi dell’intervenuta nomina del sindaco unico o del collegio sindacale, la giusta causa si considera, più comunemente, sussistente in ipotesi di negligenze del sindaco o in altre particolari circostanze, piuttosto che nel venir meno di un obbligo di legge. Peraltro, per quanto previsto dall’art. 2400 codice civile, la delibera della revoca per giusta causa da parte dell’assemblea “deve essere approvata con decreto del Tribunale”. A tale ultimo riguardo, il Ministero della Giustizia, con nota n. 4865/2015 allegata alla circolare MISE 6100/2015, ritiene imprescindibile l’emissione di detto decreto; diverso è, invece, l’orientamento del Notariato, con lo Studio n. 1129/2014/I, che riterrebbe sufficiente la delibera dei soci nella quale venga esplicitata la giusta causa.

Preso atto di tutto quanto sopra, nulla vieta, evidentemente, che le società che in virtù dei nuovi limiti non siano più obbligate alla nomina di detto organo possano mantenere l’organo di controllo nominato pur in assenza dell’obbligatorietà ai sensi della legge.

Avv. Maurizio Orlando e Avv. Arianna Preda – Lexat Tax & Legal Advisory